Art. 1.

      1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art.  2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e del fanciullo, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989».